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Migranti: sui respingimenti la Corte Ue dice no in qualsiasi caso in cui ci sia “un timore fondato persecuzione nel Paese d’origine”

“Fintanto che il cittadino di un Paese extra-Ue o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo Paese di origine o di residenza, questa persona dev’essere qualificata come rifugiato”

Foto archivio Sir

“Fintanto che il cittadino di un Paese extra-Ue o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo Paese di origine o di residenza, questa persona dev’essere qualificata come rifugiato”: significa che non può essere respinto “verso uno Stato dove la sua vita o la sua libertà possono essere minacciate” e che, nel caso di revoca dello status di rifugiato o di diniego del riconoscimento, non perderà “lo status di rifugiato” chi ha “un timore fondato di essere perseguitato nel suo Paese d’origine”. Questo dice oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea che illustra alcune indicazioni contenute nella Direttiva sui rifugiati del 2011 alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue che, in alcune circostanze, pone per i rifugiati maggiori tutele rispetto alla Convenzione dei diritti fondamentali. Il caso in questione è quello di “persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza o, essendo state condannate per un reato particolarmente grave, per la comunità dello Stato membro ospitante”. Sono stati giudici del Belgio e della Repubblica Ceca a sottoporre alla Corte casi di cittadini non-Ue che hanno visto revocato o non riconosciuto lo status di rifugiati.

La Corte spiega che “il riconoscimento formale dello status di rifugiato ha la conseguenza che il rifugiato interessato dispone del complesso dei diritti e dei benefici previsti dalla Direttiva per questo tipo di protezione internazionale”, con diritti pari a quelli sanciti dalla Convenzione di Ginevra, ma “tutele giuridiche ancora maggiori”. Per cui nel caso di “revoca e di diniego” del riconoscimento dello status di rifugiato, se la Convenzione di Ginevra consente il respingimento di un rifugiato verso uno Stato dove la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate, il diritto dell’Unione riconosce ai rifugiati interessati una protezione internazionale più ampia: la persona che perde lo status di rifugiato, ma che rischia la persecuzione nel Paese d’origine, non può più, godere di tutti i diritti e benefici di chi è riconosciuto come rifugiato, ma resta titolare di alcuni diritti previsti dalla Convenzione di Ginevra. Se rischia la vita non può essere respinto, poiché la Carta “vieta, in termini categorici, la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell’interessato, e l’allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di tal genere”.

Fonte: Sir
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Migranti: sui respingimenti la Corte Ue dice no in qualsiasi caso in cui ci sia “un timore fondato persecuzione nel Paese d’origine”
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