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Coronavirus Covid-19: Viminale, esercenti di ristoranti e bar non obbligati a verificare l’identità di chi esibisce il green pass. Controlli in caso di incongruenze

La precisazione del ministero dell'Interno

Coronavirus Covid-19: Viminale, esercenti di ristoranti e bar non obbligati a verificare l’identità di chi esibisce il green pass. Controlli in c...

“Le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del Dpcm 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire”. Quindi, riguardo al cosiddetto “green pass” – che attesta l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19, la negatività al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o la guarigione da Covid-19 negli ultimi sei mesi – è consentita l’“attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar” ai quali è consentita la “verifica dell’identità del titolare” della certificazione verde “con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato Dpcm”. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali rispondendo ad un quesito rivolto dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.

Tra le garanzie previste dal decreto – si legge nella risposta – “è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto Dpcm)”. Per il Garante, “entro questi termini” quindi “è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità”.

“La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolto a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. È la precisazione contenuta nella circolare diffusa dal Viminale sulle “Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19”, a firma dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi. Riguardo al possesso del cosiddetto “green pass” – che attesta l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19, la negatività al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o la guarigione da Covid-19 negli ultimi sei mesi – e al suo utilizzo, si legge nella circolare, “occorre precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa prescritta”. “Tale prima verifica – viene spiegato – ricorre in ogni caso e proprio in ragione di ciò è configurata” come “un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati”. “La seconda fase”, prosegue il testo, “consiste nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un’ulteriore verifica allo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni”. A ciò sono tenuti, per esempio, “i pubblici ufficiali nell’esercizio delle pubbliche funzioni” mentre per gli esercenti di ristoranti e bar al chiuso “la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale”. In ogni caso, sono richieste per l’operazione di verifica “modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi”.

Fonte: Sir
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