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Covid-19: Ministero Trasporti, linee guida per gli “scuolabus” per alunni fino alla scuole Medie

Una nota sulle linee guida per il trasporto scolastico dedicato “scuolabus” per i bambini di Elementari e Medie

Covid-19: Ministero Trasporti, linee guida per gli “scuolabus” per alunni fino alla scuole Medie

Ieri sera il Ministero dei Trasporti ha diffuso una nota sulle linee guida per il trasporto scolastico dedicato “scuolabus”, facendo riferimento in particolare alle linee guida contenute nel Dpcm del 7 agosto che definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale.

Ci sono misure di prevenzione generale di competenza dei genitori, come la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto e il divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.

E sono previste anche misure specifiche per il trasporto scolastico: igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno; areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni; distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto. Inoltre, occorre “evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso. Non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente)”.

C’è poi l’“obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è consentito avvicinarsi o di chiedere informazioni” e l’“obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree”.

Agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili è raccomandato l’utilizzo di ulteriori dispositivi (oltre alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente.

La distribuzione degli alunni a bordo viene definita mediante marker segnaposto, per garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza massima.

Previste anche delle deroghe al distanziamento di un metro nei seguenti casi: in caso sia possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento faccia a faccia; consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti; nel caso di alunni che vivono nella medesima unità abitativa.

Il Comune può determinare sulla base delle necessità una differenziazione delle fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto.

Fonte: Sir
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