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La riforma della giustizia civile. Una sfida epocale

Arriva la riforma della giustizia civile, attesa da decenni e finalmente sbloccata dalla necessità di dare seguito alle indicazioni del Pnrr, così come avvenuto per la giustizia penale, che ormai ha completato il suo percorso parlamentare. Per il civile al momento c'è l'approvazione da parte del Senato

Foto agensir.it

Il titolo è oggettivamente impegnativo: “Delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. In pratica, è la riforma della giustizia civile, attesa da decenni e finalmente sbloccata dalla necessità di dare seguito alle indicazioni del Pnrr, così come avvenuto per la giustizia penale, che ormai ha completato il suo percorso parlamentare. Per il civile al momento c’è l’approvazione da parte del Senato, con tanto di questione di fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge 1662 che risaliva all’ormai lontanissimo 9 gennaio 2020. Ma è altamente probabile che il provvedimento sarà definitivamente approvato dalla Camera in tempi relativamente brevi e nello stesso testo varato da Palazzo Madama.
Se nel dibattito politico italiano il settore penale ha avuto molto più risalto, a livello europeo l’attenzione maggiore è proprio per il comparto civile, giudicato decisivo per incoraggiare gli investimenti e l’attività economica in genere. L’Italia si è impegnata a ridurre del 40% i tempi dei procedimenti civili, la cui durata esorbitante è purtroppo ben nota ai cittadini e alle imprese. Una sfida epocale. Per una valutazione più puntuale della riforma, anche rispetto ai profili più controversi, bisognerà comunque attendere i decreti legislativi con cui il governo concretizzerà i criteri e le direttive indicati dal Parlamento nella legge-delega. E verificare l’effettiva capacità di immettere risorse umane e tecnologiche all’altezza degli esigenti obiettivi che ci si è dati.

In sintesi, alcuni punti qualificanti.

La riforma valorizza molto lo strumento della mediazione che per la prima fase di applicazione (cinque anni di monitoraggio) sarà un passaggio obbligatorio, prevedendo se necessario il gratuito patrocinio da parte dello Stato e incentivando la scelta di questa opzione con alcune misure mirate come la possibilità di scaricare le spese legali.
Vengono inoltre potenziate le forme di negoziazione assistita e di arbitrato, ampliando i campi di applicazione e rendendole allo stesso tempo più garantite e più efficaci.
Per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti, la novità più rilevante riguarda la prima udienza, che adesso rappresenta spesso una “falsa partenza”. In futuro bisognerà invece che le parti indichino subito domande, eccezioni e richieste di prova.
Le udienze a trattazione scritta o da remoto diventeranno strutturali e non eccezionali. La seconda udienza verrà comunque calendarizzata entro 90 giorni. Le impugnazioni in appello che non presentino ragionevoli probabilità di essere accolte saranno dichiarate infondate. Prevista anche un ammenda per le impugnazioni contro l’esecuzione della sentenza che risulteranno infondate.

Viene introdotto il cosiddetto rinvio pregiudiziale in Cassazione: il giudice potrà investire direttamente la Suprema Corte per le questioni di mero diritto, nuove, di particolare rilevanza e con particolari problematicità interpretative.
Per i licenziamenti si avrà un unico procedimento, in luogo dell’attuale doppio binario, con una corsia preferenziale per le questioni relative all’eventuale reintegrazione nel posto di lavoro.
Semplificato anche il rito per la tutela del credito.
Di grande portata e oggetto di dibattito anche tra gli addetti ai lavori è l’istituzione di un rito unitario e di un tribunale ad hoc per tutte le questioni che riguardano la famiglia, come separazioni e divorzi, e i minori.Il “tribunale della famiglia” avrà sezioni distrettuali, presso ogni sede di Corte d’appello, e circondariali, presso ogni tribunale ordinario.

Fonte: Sir
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