Dall'Italia
Imputabilità dei minori, Pagano (psicoterapeuta): “Sbagliato rispondere al dilagare della violenza prendendo a modello la giustizia per adulti”
Il disegno di legge varato dal Governo interviene sull’articolo 98 del codice penale. Prevede che l’imputabilità penale dei minori diventerà presunta, come la loro capacità di intendere e di volere
L’imputabilità penale dei minori diventerà presunta e la loro capacità di intendere e di volere non dovrà essere accertata volta per volta dai magistrati.
È questo il punto chiave del disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri che interviene, modificandolo, sull’articolo 98 del codice penale. Si tratta di un disegno di legge e non di un decreto-legge, quindi perché diventi operativo dovrà essere approvato dai due rami del Parlamento. La misura è chiaramente collegata alle cronache che raccontano un aumento della criminalità minorile ed è ispirata – ha affermato Giorgia Meloni in un video-messaggio diffuso al termine della riunione del governo – a “un principio che stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta, deve pagare. Sempre. Anche se ha quindici o sedici anni”. Quanto alla presenza della capacità di intendere e di volere, ha aggiunto la premier, “si potrà ancora dimostrare il contrario davanti al giudice, ma il punto di partenza cambia: prima si presumeva l’incapacità, oggi si presume la responsabilità”. Molto critiche le opposizioni che contestano al governo un approccio “penalistico” al problema della criminalità minorile.
Il comunicato di Palazzo Chigi spiega così il provvedimento, che riguarda chi ha compiuto i 14 anni e non ancora i 18: “Muta il criterio di accertamento: la capacità non deve più essere positivamente verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l’imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto”. Il disegno di legge modifica, di conseguenza, l’articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, “prevedendo che il giudice e il pubblico ministero possano acquisire anche elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità del minore”. Resta ferma la diminuzione della pena prevista per i minori imputabili, compresi i limiti per le pene accessorie.
È questa la strada giusta? Il Sir lo ha chiesto a Gennaro Pagano, psicologo psicoterapeuta, coordinatore del Patto educativo delle diocesi di Napoli, di Pozzuoli e di Ischia e che a lungo ha lavorato nell’Ipm Nisida.
Può essere efficace prendere a modello la giustizia degli adulti per mettere un freno alla violenza minorile?
La violenza giovanile rappresenta senz’altro una sfida complessa, è complessa nella sua proprio etimologia, perché ci dice che esistono più parti che in qualche modo devono stare insieme. È assolutamente importante che ci sia la dimensione del controllo e anche della norma, perché una cosa che spesso dimentichiamo è che la norma non è solo repressione, ma ha un valore educativo importante perché ha il valore del limite, è l’insegnamento del limite di cui un ragazzo, un adolescente, un giovane, come un adulto, ha bisogno. Nello stesso tempo, però, prendere a modello la giustizia degli adulti è qualcosa, secondo me, di profondamente sbagliato, perché dobbiamo dirci con molta onestà che la situazione dei percorsi penali, iniziando da quelli detentivi nelle carceri italiane, ci dicono che la giustizia degli adulti non funziona. Noi abbiamo un sistema e un modello di giustizia che sarebbe totalmente da riformare e che in alcuni tratti grida veramente anche vendetta per il calpestio dei diritti e di quella che è anche la Costituzione, che prevede la rieducazione come fine principale. Quindi, già guardare al modello di giustizia degli adulti ci fa capire che, se questo non funziona per gli adulti, figuriamoci per una struttura di personalità come quella adolescenziale in formazione. È assolutamente sbagliato in questo senso rifarsi a un modello di giustizia per adulti perché significa in qualche maniera non tener conto del propium di un adolescente, di un giovane che sta costruendo la propria identità. È profondamente sbagliato da un punto di vista scientifico e non è etico perché, come diceva don Lorenzo Milani, non c’è nulla di più errato che fare parte tra disuguali e un adolescente non è uguale a un adulto.
C’è il rischio che il limitare la discrezionalità dei giudici in questa fase snaturi la specializzazione del sistema penale minorile, nato proprio in considerazione della delicatezza di quella fase di età?
Il sistema penale minorile non è perfetto, questo ce lo dobbiamo dire, e spesso non è perfetto perché al di là degli aspetti giurisprudenziali e quindi che investono primariamente i magistrati, non ha spesso gli strumenti per intervenire, proprio per quelli che sono i deficit che il sistema giustizia di esecuzione penale ha, partendo dagli istituti di pena minorili per arrivare ai percorsi di comunità o alle misure alternative al carcere. Di conseguenza,il rischio della limitazione della discrezionalità dei magistrati è molto elevato e anche molto pericoloso perché con questi mezzi a disposizione spesso i magistrati cercano di costruire, per quanto è possibile, un vestito su misura che tenga insieme l’aspetto di sanzione di cui ovviamente la legge si fa carico rispetto a un autore di reato, ma anche l’aspetto costituzionale del recupero e della rieducazione che se vale per tutti i detenuti, per tutti gli autori di reato, vale ancor di più per coloro che si trovano in una fase evolutiva e che quindi, in un certo senso, hanno più possibilità di essere salvati, se lo vogliono, ma se vengono offerte loro le giuste opportunità per farlo.Quindi, credo che questo rischio sia veramente pericoloso per il sistema giustizia e quindi per la collettività, perché ogni ragazzo che non viene recuperato, ogni ragazzo che non viene salvato, è un ragazzo che diventa, una volta uscito, ancor più fonte di pericolo per la comunità stessa. Tra l’altro, non dimentichiamo che, per come è oggi il sistema giustizia, spesso più influente di un educatore, di un direttore, di un cappellano, di un volontario in carcere, è il gruppo dei detenuti stessi, con un effetto di contagio, di modellamento molto forte: un sistema che fa entrare ragazzi, che a volte sarebbe possibile recuperare, e li fa uscire da veri e propri “patentati criminali”, perché lo hanno imparato magari in una dinamica di gruppo.
Quale può essere il ruolo delle comunità educanti per rispondere al problema della violenza minorile?
Il ruolo della comunità educante, la capacità di fare insieme dei patti educativi di comunità, è l’unica vera risposta a lungo termine. Con questo non significa che lo Stato, anche con il sistema legislativo e di sanzionamento, non debba essere presente, perché, come dicevo all’inizio, la sanzione, la norma, il controllo del territorio non sono solo repressione, sono anche educazione, perché impongono i limiti, ma mentre questo può produrre più o meno dei risultati anche discutibili nel breve termine, nel lungo termine non restituisce nulla alla comunità in termini di reale sicurezza e si offre così una risposta alla pancia delle persone, ma non una risposta lungimirante a una collettività che andrebbe preservata nella sua sicurezza. Ad esempio il cosiddetto modello Caivano ha avuto come effetto quello di riempire in gran parte carceri e comunità, ma a lungo termine non credo che offrirà molti frutti e temo che lo stesso sia per questo tipo di riforma.
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