Dall'Italia
Sostentamento clero, una legge scritta insieme, che sta cambiando in modo unilaterale. Parla l’esperto, don Michele Porcelluzzi
Si tratta di una norma del 1985 che regolamenta la disciplina degli enti e beni ecclesiastici e il sostentamento del clero
È l’avvocato generale della Diocesi di Milano
Quarant’anni di legge
Una legge scritta insieme, che sta cambiando un po’ troppo, e unilateralmente. È uscita 40 anni fa, nel maggio 1985, la legge 222 che regolamenta la disciplina degli enti e beni ecclesiastici e il sostentamento del clero. Frutto del lavoro di una commissione paritetica Stato-Chiesa che ha recepito i principi della revisione del Concordato, negli anni è cambiata molto, spiega don Michele Maria Porcelluzzi, avvocato generale della Diocesi di Milano protagonista di un incontro di questa mattina in seminario dal titolo “Quarant’anni dalla legge 222. Novità e sviluppi dell’8 per mille” dedicato ai parroci e ai referenti amministrativi delle parrocchie.
Concorrenza sleale: sempre più finalità che lo Stato dovrebbe finanziare con la tassazione ordinaria
«Dal 2013 la legge, che è stata scritta da una commissione paritetica – sottolinea – ha subito una serie di modifiche riguardanti l’8 per mille. Sin dall’inizio questa scelta poteva essere destinata anche allo Stato, per alcune finalità di carattere umanitario o straordinario. Ma dal 2013 queste finalità, sono aumentate e dal 2019 è stata data la possibilità ai contribuenti che firmano a favore dello Stato di scegliere la finalità specifica a cui destinare il proprio gettito. E questo distorce la concorrenza e l’impostazione iniziale nata per finanziare progetti di varie confessioni religiose e non quello che già lo Stato dovrebbe finanziare con la fiscalità generale». L’ultima finalità introdotta è quella della prevenzione e del recupero da tossicodipendenze, e, prima, sono state introdotte quella per l’edilizia scolastica, che lo Stato dovrebbe finanziare in modo ordinario.
Disciplina dei beni ecclesiastici e sostentamento del clero
La legge 222 nasce per ordinare la disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici e stabilisce, ad esempio, prosegue l’avvocato, che questi ultimi nascano nell’ordinamento canonico e poi vengano riconosciuti dall’autorità civile: «La struttura e le finalità vengono stabilite dall’autorità ecclesiastica: un importante principio di libertà religiosa. Anche le autorizzazioni per gli atti straordinari di diritto canonico hanno rilevanza, in base a quanto stabilito dalla 222, anche per il diritto civile. Stesso principio per il sostentamento del clero che è in capo agli Istituti di sostentamento, mentre prima parroci e canonici venivano retribuiti attraverso il sistema beneficiale e dallo Stato. Il nuovo sistema, quindi, permette che i sacerdoti vengano retribuiti in modo uniforme e non in base alle ricchezze delle parrocchie nelle quali svolgono il loro ministero».
“Una legge attuale”
Uno dei principi di equità introdotti con la 222. «Dopo 40 anni la 222 è ancora una legge attuale – chiosa don Porcelluzzi – anche perché dà all’ente ecclesiastico una fisionomia contemporanea. La Riforma del Terzo settore, poi, offre la possibilità di costituire un “ramo” Terzo settore o Impresa sociale. Ciò permette all’ente principale di restare quello che è, consentendo a determinate attività di accedere ai benefici del Codice del Terzo settore o della disciplina dell’Impesa sociale».
Imu, quali sono le attività che possono ottenere l’esenzione
Don Porcelluzzi lascia un piccolo “Bignami” sulle attività esenti dal pagamento dell’Imu: tema piuttosto controverso, non contenuto nella legge 222 del 1985. «Anzitutto l’esenzione non è determinata dalla categoria catastale dell’immobile, ma dal suo utilizzo – spiega don Porcelluzzi –. L’Imu non è dovuta per gli edifici di culto e le loro pertinenze nonché per gli altri immobili in cui si svolgono attività di religione o culto. Per le scuole, la normativa vigente garantisce l’esenzione a certe condizioni, ma alcuni orientamenti giurisprudenziali non lo riconoscono. Delle pertinenze esenti fanno parte anche le canoniche nelle quali non risiede stabilmente un parroco».