Sostentamento clero, una legge scritta insieme, che sta cambiando in modo unilaterale. Parla l’esperto, don Michele Porcelluzzi 

Si tratta di una norma del 1985 che regolamenta la disciplina degli enti e beni ecclesiastici e il sostentamento del clero

Foto d'archivio
Foto d'archivio

È l’avvocato generale della Diocesi di Milano

Quarant’anni di legge

Una legge scritta insieme, che sta cambiando un po’ troppo, e unilateralmente. È uscita 40 anni fa, nel maggio 1985, la legge 222 che regolamenta la disciplina degli enti e beni ecclesiastici e il sostentamento del clero. Frutto del lavoro di una commissione paritetica Stato-Chiesa che ha recepito i principi della revisione del Concordato, negli anni è cambiata molto, spiega don Michele Maria Porcelluzzi, avvocato generale della Diocesi di Milano protagonista di un incontro di questa mattina in seminario dal titolo “Quarant’anni dalla legge 222. Novità e sviluppi dell’8 per mille” dedicato ai parroci e ai referenti amministrativi delle parrocchie.

Concorrenza sleale: sempre più finalità che lo Stato dovrebbe finanziare con la tassazione ordinaria

«Dal 2013 la legge, che è stata scritta da una commissione paritetica – sottolinea – ha subito una serie di modifiche riguardanti l’8 per mille. Sin dall’inizio questa scelta poteva essere destinata anche allo Stato, per alcune finalità di carattere umanitario o straordinario. Ma dal 2013 queste finalità, sono aumentate e dal 2019 è stata data la possibilità ai contribuenti che firmano a favore dello Stato di scegliere la finalità specifica a cui destinare il proprio gettito. E questo distorce la concorrenza e l’impostazione iniziale nata per finanziare progetti di varie confessioni religiose e non quello che già lo Stato dovrebbe finanziare con la fiscalità generale». L’ultima finalità introdotta è quella della prevenzione e del recupero da tossicodipendenze, e, prima, sono state introdotte quella per l’edilizia scolastica, che lo Stato dovrebbe finanziare in modo ordinario.

Disciplina dei beni ecclesiastici e sostentamento del clero

La legge 222 nasce per ordinare la disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici e stabilisce, ad esempio, prosegue l’avvocato, che questi ultimi nascano nell’ordinamento canonico e poi vengano riconosciuti dall’autorità civile: «La struttura e le finalità vengono stabilite dall’autorità ecclesiastica: un importante principio di libertà religiosa. Anche le autorizzazioni per gli atti straordinari di diritto canonico hanno rilevanza, in base a quanto stabilito dalla 222, anche per il diritto civile. Stesso principio per il sostentamento del clero che è in capo agli Istituti di sostentamento, mentre prima parroci e canonici venivano retribuiti attraverso il sistema beneficiale e dallo Stato. Il nuovo sistema, quindi, permette che i sacerdoti vengano retribuiti in modo uniforme e non in base alle ricchezze delle parrocchie nelle quali svolgono il loro ministero».

“Una legge attuale”

Uno dei principi di equità introdotti con la 222. «Dopo 40 anni la 222 è ancora una legge attuale – chiosa don Porcelluzzi – anche perché dà all’ente ecclesiastico una fisionomia contemporanea. La Riforma del Terzo settore, poi, offre la possibilità di costituire un “ramo” Terzo settore o Impresa sociale. Ciò permette all’ente principale di restare quello che è, consentendo a determinate attività di accedere ai benefici del Codice del Terzo settore o della disciplina dell’Impesa sociale».

Imu, quali sono le attività che possono ottenere l’esenzione

Don Porcelluzzi lascia un piccolo “Bignami” sulle attività esenti dal pagamento dell’Imu: tema piuttosto controverso, non contenuto nella legge 222 del 1985. «Anzitutto l’esenzione non è determinata dalla categoria catastale dell’immobile, ma dal suo utilizzo – spiega don Porcelluzzi –. L’Imu non è dovuta per gli edifici di culto e le loro pertinenze nonché per gli altri immobili in cui si svolgono attività di religione o culto. Per le scuole, la normativa vigente garantisce l’esenzione a certe condizioni, ma alcuni orientamenti giurisprudenziali non lo riconoscono. Delle pertinenze esenti fanno parte anche le canoniche nelle quali non risiede stabilmente un parroco».