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Dal Comune un vademecum per spostarsi in sicurezza con i nuovi monopattini elettrici

Tutte le norme da conoscere per usare i nuovi mezzi green in noleggio da oggi in città

Dal Comune un vademecum per spostarsi in sicurezza con i nuovi monopattini elettrici

Da Parigi a Cesena i riflettori restano accesi sull’uso corretto dei monopattini elettrici. Dopo aver presentato questa mattina alla città (cfr pezzo a lato) i 200 nuovi mezzi targati Helbiz, il Comune di Cesena fornisce ai cesenati e ai turisti una serie di indicazioni sulla base del Codice della strada. Inoltre, a partire dalle 17 di oggi, martedì 28 luglio, in Piazza della Libertà il gestore Helbiz illustrerà ai cesenati le regole per una circolazione in piena sicurezza. 

La regolamentazione della circolazione dei monopattini elettrici è iniziata con la sperimentazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 4 giugno 2019 che prevedeva la circolazione dei monopattini nei centri abitati, solo sulle piste ciclabili o ciclopedonali e sulle strade solo all’interno della Zona 30. Cesena ha aderito alla sperimentazione del Ministero perché l’ampia rete delle Zone 30 all’interno del centro abitato consente a questi mezzi innovativi di circolare pressoché in continuità dall’origine alle varie destinazioni possibili. 

Un radicale cambiamento per la circolazione dei monopattini elettrici è avvenuto con l’art. 1, comma 75 della Legge finanziaria n. 160 del 27/12/2019: “I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. 

La successiva legge 28 febbraio 2020 n. 8, all’art. 33 bis (che ha convertito il cosiddetto “decreto mille proroghe” del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162), ha posto alcune precisazioni e limiti alla circolazione dei monopattini elettrici. Innanzitutto è stata prorogata al 27 luglio 2022 la conclusione della sperimentazione per avere un “più ampio margine temporale utile ad acquisire maggiori elementi di valutazione da porre a fondamento di una futura regolamentazione”. 

Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 3 marzo 2020, ha quindi precisato i termini e le modalità di applicazione della legge n. 8/2020 e le principali regole di circolazione. È possibile circolare sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/ora (vietata la circolazione su strade urbana, sulle strade extraurbane solo all’interno di piste ciclabili se presenti. 

Possono guidare un monopattino tutte le persone che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Inoltre, dai 14 ai 18 anni c’è l’obbligo di circolare con il casco protettivo. Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilità elettrica nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore. Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione evitando manovre brusche e acrobazie.

Altre regole: 

  • ·      I dispositivi devono essere utilizzati dall’utente solo con POSTURA IN PIEDI;
  • ·      Il monopattino deve essere sempre condotto con le DUE MANI salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
  • ·      NON è consentito guidare senza mani o tenere impegnata una mano per reggere borse, ombrelli o altro;
  • ·      NON si possono trasportare persone, oggetti o animali, trainare altri veicoli o farsi trainare.
  • ·      Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, il conducente ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
  • ·      Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi sprovvisti o mancanti di luce  anteriore bianca o  gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano;
  • ·      Si applicano le sanzioni dell’art. 182, comma 10, primo periodo, del Codice della strada (sanzioni assimilate al comportamento dei ciclisti).

Tipologia dei QUATTRO DISPOSITIVI

 

  • ·      I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE;
  • ·      la velocità massima sulla carreggiata stradale non deve essere superiore a 25 KM/ORA, e i 6 KM/ORA nelle aree pedonali;
  • ·      il monopattino elettrico deve essere dotato di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W  e di segnalatore acustico;
  • ·      è vietata la circolazione dei dispositivi per la micro mobilità elettrica difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche e dal rispetto alle norme di comportamento di cui al decreto ministero delle Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019.
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